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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 233

Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 15-2-2018
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Vista la legge 10 luglio 1910, n. 455; 
  Visto il regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184; 
  Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945,  n.  417,  che  ha
istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  31  luglio  1945,  n.
446,  relativo  all'ordinamento  ed   alle   attribuzioni   dell'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di stato, Ministro per l'interno  e  Ministro  ad
interim per gli affari esteri, di concerto  con  i  Ministri  per  la
grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per il lavoro  e  la
previdenza sociale; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
 
                               Art. 1. 
             (( (Ordini delle professioni sanitarie).)) 
 
  ((1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle  province
esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti  gli  Ordini
dei  medici-chirurghi  e  degli  odontoiatri,  dei  veterinari,   dei
farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici,  delle  professioni
infermieristiche,  della  professione  di  ostetrica  e  dei  tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e  della  prevenzione.  Qualora  il  numero  dei
professionisti residenti nella circoscrizione geografica  sia  esiguo
in relazione al numero degli  iscritti  a  livello  nazionale  ovvero
sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o
demografico, il Ministero della salute, d'intesa  con  le  rispettive
Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo' disporre
che  un  Ordine  abbia  per  competenza  territoriale  due   o   piu'
circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o piu' regioni. 
  2.  Per  l'esercizio  di  funzioni  di  particolare  rilevanza,  il
Ministero  della  salute,  d'intesa  con  le  rispettive  Federazioni
nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo' disporre il  ricorso
a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi. 
  3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: 
    a) sono enti pubblici  non  economici  e  agiscono  quali  organi
sussidiari dello Stato al fine di tutelare  gli  interessi  pubblici,
garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; 
    b)  sono   dotati   di   autonomia   patrimoniale,   finanziaria,
regolamentare  e  disciplinare  e  sottoposti  alla   vigilanza   del
Ministero  della  salute;  sono  finanziati  esclusivamente   con   i
contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica; 
    c) promuovono  e  assicurano  l'indipendenza,  l'autonomia  e  la
responsabilita' delle professioni e dell'esercizio professionale,  la
qualita'  tecnico-professionale,  la  valorizzazione  della  funzione
sociale, la salvaguardia dei  diritti  umani  e  dei  principi  etici
dell'esercizio   professionale   indicati   nei   rispettivi   codici
deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale
e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale; 
    d) verificano il possesso  dei  titoli  abilitanti  all'esercizio
professionale  e  curano  la  tenuta,  anche  informatizzata,  e   la
pubblicita', anche  telematica,  degli  albi  dei  professionisti  e,
laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi; 
    e) assicurano un adeguato sistema di informazione  sull'attivita'
svolta, per garantire accessibilita' e trasparenza alla loro  azione,
in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
33; 
    f) partecipano alle procedure relative  alla  programmazione  dei
fabbisogni di professionisti, alle attivita' formative e all'esame di
abilitazione all'esercizio professionale; 
    g)  rendono  il  proprio  parere  obbligatorio  sulla  disciplina
regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale,
fermi restando gli altri  casi,  previsti  dalle  norme  vigenti,  di
parere obbligatorio  degli  Ordini  per  l'adozione  di  disposizioni
regolamentari; 
    h) concorrono con le autorita' locali e centrali nello  studio  e
nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine  e
contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative  pubbliche  e
private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attivita'
formative e dei processi di aggiornamento per  lo  sviluppo  continuo
professionale  di  tutti  gli  iscritti  agli  albi,  promuovendo  il
mantenimento dei requisiti  professionali  anche  tramite  i  crediti
formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero; 
    i)  separano,  nell'esercizio  della  funzione  disciplinare,   a
garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzieta'  del
giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella  giudicante.
A tal fine, in ogni regione  sono  costituiti  uffici  istruttori  di
albo, composti da un numero compreso tra  cinque  e  undici  iscritti
sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari  di  albo
della corrispettiva  professione,  garantendo  la  rappresentanza  di
tutti gli Ordini,  e  un  rappresentante  estraneo  alla  professione
nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base
di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione
disciplinare   o   d'ufficio,   compiono   gli    atti    preordinati
all'instaurazione   del   procedimento   disciplinare,   sottoponendo
all'organo giudicante la documentazione acquisita  e  le  motivazioni
per  il   proscioglimento   o   per   l'apertura   del   procedimento
disciplinare, formulando in questo caso il  profilo  di  addebito.  I
componenti  degli  uffici  istruttori  non  possono  partecipare   ai
procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza; 
    l)  vigilano  sugli  iscritti  agli  albi,  in  qualsiasi   forma
giuridica svolgano la loro attivita' professionale,  compresa  quella
societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo  una  graduazione
correlata alla volontarieta' della condotta,  alla  gravita'  e  alla
reiterazione dell'illecito, tenendo conto  degli  obblighi  a  carico
degli iscritti,  derivanti  dalla  normativa  nazionale  e  regionale
vigente  e  dalle  disposizioni  contenute  nei  contratti  e   nelle
convenzioni nazionali di lavoro.))