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DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 624

Facoltà al Ministro per l'aeronautica di variare annualmente, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi che gli allievi ufficiali o le loro famiglie, sono tenuti a corrispondere alla Regia Accademia aeronautica.

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Testo in vigore dal: 15-9-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il R. decreto 25 marzo 1941, n. 472;
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Udito il Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica,
di concerto con il Ministro per il tesoro;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                           Articolo unico.

  E'   data   facolta'  al  Ministro  per  l'aeronautica  di  variare
annualmente,  con  proprio  decreto,  di concerto col Ministro per il
tesoro,  l'ammontare dei contributi che gli allievi ufficiali ammessi
ai  corsi  regolari  della  Regia  Accademia  aeronautica,  o le loro
famiglie, sono tenuti a corrispondere ai seguenti titoli:
    a) rimborso spese di primo corredo;
    b) retta  annuale  (per i soli allievi appartenenti al 3° anno di
corso);
    c) rimborso spese generali.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 8 maggio 1946

                          UMBERTO DI SAVOIA

                                             DE GASPERI - CEVOLOTTO -
                                                              CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
  Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 382. - FRASCA