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DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 611

Modificazioni al regolamento per gli acquisti in economia per l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

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Testo in vigore dal: 11-8-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi  delegata  Visto  l'art.  8  del  R.
decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   con   nuove   disposizioni
sull'amministrazione dei patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato; 
  Visto il R.  decreto  31  marzo  1912,  n.  384,  che  approva,  il
regolamento   per    gli    acquisti    in    economia    da    parte
dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori; 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, numero 100; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato  per  la  grazia  e
giustizia di intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro
Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fino a nuova disposizione,  il  regolamento  per  gli  acquisti  in
economia per l'amministrazione degli Istituti  di  prevenzione  e  di
pena, approvato con il Regio  decreto  31  marzo  1912,  n.  384,  e'
modificato nel modo seguente: 
    a) l'art. 2 e' abrogato; 
    b) l'art. 3 e' cosi' sostituito: " Le  pratiche  preliminari  per
tali acquisti sono normalmente fatte dal le singole  direzioni,  che,
studiate le condizioni del  mercato,  disciplinano  la  fornitura  da
eseguirsi, interpellando quel maggior  numero  di  ditte  idonee  che
ritengono conveniente, e rimettono quindi  al  Ministero  le  offerte
ricevute, possibilmente coi listini dei prezzi,  accompagnandole  con
una  particolareggiata,  motivata  relazione,  contenente   le   loro
proposte concrete".