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REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 563

Disposizioni concernenti il personale fuori ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile.

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vigente al 19/05/2024
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Testo in vigore dal: 21-7-1946
                             UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto  il  R.  decreto  11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento
gerarchico    dell'Amministrazione    dello    Stato   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  R.  decreto  30 dicembre  1923,  n. 2960,  sullo  stato
giuridico del personale dell'Amministrazione dello Stato e successive
modificazioni;
  Visto  l'art. 5  del R. decreto 11 agosto 1939, n. 1444, richiamato
dall'art. 2 del R. decreto 23 novembre 1939, n. 1989;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  18 gennaio  1945,
n. 16,  concernente  la istituzione dei Provveditorati regionali alle
opere  pubbliche  presso cui occorre comandare personale appartenente
ai ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
  Ritenuta  la necessita' per assicurare il normale funzionamento dei
nuovi  Provveditorati  regionali alle opere pubbliche di estendere la
validita'  della  disposizione  contenuta  nei  citati  Regi  decreti
11 agosto 1939, n. 1444 e 23 novembre 1939, n. 1989, per la durata di
un altro quinquennio;
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per i lavori
pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                           Articolo unico.

  Per  un  altro  quinquennio il riassorbimento dei soprannumeri gia'
esistenti  e  che si verificheranno durante il quinquennio stesso nei
vari  gradi dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei
lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile, in conseguenza di
richiamo  dalla  posizione  di  fuori  ruolo,  continuera'  ad essere
effettuato  in  ragione  della meta' delle vacanze nel grado ai sensi
dell'art. 5 del R. decreto 11 agosto 1939, n. 1444.
  Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 17 maggio 1946

                               UMBERTO

                                               DE GASPERI - CATTANI -
                                                              CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
  Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 329. - FRASCA