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DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 4

Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari.

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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 23-6-1946
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato,  conferitigli
dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16
marzo 1946, n. 98; 
  Visto l'art. 8 dello Statuto; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di  concerto
con i Ministri per l'interno, per  la  guerra,  per  la  marina,  per
l'aeronautica e per l'agricoltura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
                    Amnistia per reati in genere 
 
  E' concessa amnistia per i reati per i quali la legge  commuta  una
pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel
massimo a cinque anni, oppure una pena pecuniaria.