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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 511

Guarentigie della Magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2022)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  7-7-1946

Art. 43

(Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili)


Sono abrogati i titoli sesto, settimo ed ottavo dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1916

UMBERTO

DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato atta Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti dei Governo, registro n. 10, foglio n. 283. - FRASCA