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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 501

Proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi.

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Testo in vigore dal: 25-6-1946
                             UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;
  Visto  il  R.  decreto-legge  26 febbraio  1930, n. 105, convertito
nella legge 1° maggio 1930, n. 611;
  Visto  il  R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14 convertito nella
legge 7 aprile 1932, n. 356;
  Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1402;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  12 ottobre  1944,
n. 317;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                           Articolo unico.

  Le  convenzioni  fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi,
contemplate  dall'art. 1  della  legge  28 settembre  1940,  n. 1402,
continueranno  ad  avere  efficacia  dal  1° giugno 1946 al 31 maggio
1948,  sotto  l'osservanza  delle norme di cui al decreto legislativo
Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 317.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 27 maggio 1946

                               UMBERTO

                                             DE GASPERI - SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
  Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 275. - FRASCA