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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 480

Utilizzo delle disponibilità statali di valuta estera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1948)
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Testo in vigore dal: 11-6-1946
                             UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
  Vista, la legge 9 dicembre 1928, n. 2783;
  Visto  il  R. decreto-legge 21 giugno 1940, n 856, convertito nella
legge 21 ottobre 1940, n. 1518;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, e del
Ministro  per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e
commercio,  per  l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per il
commercio con l'estero;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  L'utilizzo  delle  disponibilita'  in valuta estera appartenenti al
Tesoro dello Stato, occorrenti per gli approvvigionamenti del Paese e
subordinato  alla  presentazione,  da  parte  o  per  il  tramite del
Ministro  per  il  commercio con l'estero, di concerto con i Ministri
interessati   ai   vari  rami  degli  approvvigionamenti  stessi,  di
specifica   richiesta   che   quando   non   sia  accompagnata  dalla
corrispondente   copertura   in   lire   deve   essere  munita  della
dichiarazione  delle  competenti  ragioniere centrali circa l'impegno
della  spesa  sul bilancio dello Stato. Alla richiesta medesima sara'
dato  corso  con  autorizzazione del Ministero del tesoro Portafoglio
dello Stato.