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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 436

Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione.

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  • Avocazione allo Stato dei profitti di guerra.
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  • Disposizioni per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui
    profili di guerra e dell'imposta di ricchezza mobile - Rivalutazione
    per conguaglio monetario.
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  • 11
  • Norme per la determinazione dei profitti nelle operazioni isolate su
    beni mobili ed immobili - Interpretazione e modificazione del testo
    unico.
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  • 16
  • Cessazione dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.
  • 17
  • Profitti eccezionali di speculazione.
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  • 20
  • Norme procedurali.
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Testo in vigore dal: 25-6-1946
                             UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto  il  R.  decreto  3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo
unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui profitti di
guerra;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  10 agosto  1944,
n. 199, che modifica le norme concernenti l'imposta straordinaria sui
profitti di guerra;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il R. decreto legislative 10 maggio 1946, n. 262;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli
per  la  grazia  e  giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e per
l'industria e commercio:
    Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:


                               Art. 1.

  Sono  avocate allo Stato, con effetto dal 1° gennaio 1939, le quote
dei  profitti di guerra riferentisi al periodo dal 1° gennaio 1939 al
31 dicembre  1945,  gia'  dichiarate  indisponibili  dall'art. 25 del
testo   unico   approvato  con  R.  decreto  3 giugno  1943,  n. 598,
modificato  dal  decreto  legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944,
n. 199.
  L'avocazione  comprende  le  quote  che  siano gia' state o debbano
comunque  essere  versate,  nonche'  quel  le  delle  quali sia stato
disposto   il   rimborso   o   l'esonero  dal  versamento,  ai  sensi
dell'art. 25 del testo unico sopra citato.
  Ove,  nel  periodo indicato nel primo comma, uno o piu' esercizi si
siano   chiusi  con  un  reddito  complessivo  inferiore  al  reddito
ordinario, dall'ammontare dei profitti avocabili si detrae un importo
pari  alla  differenza  tra  il reddito ordinario ed il minor reddito
complessivo  di  ciascuno degli esercizi in cui tale differenza siasi
riscontrata.
  Nel  caso che uno o piu' esercizi compresi nel periodo indicato nel
primo  comma  si  siano  chiusi  in perdita, e' ammessa in detrazione
dall'ammontare  dei  profitti  avocabili  una  somma  pari al reddito
ordinario, maggiorato della perdita.
  Le  perdite rappresentate da danni di guerra sono calcolate, ai fai
della   detrazione   dal   reddito  dell'esercizio  in  cui  si  sono
verificate,  in  base al valore di costo, al netto degli ammortamenti
fiscali, diminuito del valore di costo dell'eventuale parte residua.
  Ove,  per  effetto  delle  perdite  indicate  nel comma precedente,
l'esercizio  si  chiuda  in  passivo  o  con  un  reddito complessivo
inferiore  a  quello ordinario, dall'ammontare dei profitti avocabili
e'  ammessa  in deduzione una somma pari al 20% del reddito ordinario
maggiorato  della perdita o, rispettivamente, della differenza tra il
reddito  ordinario  ed  il minor reddito complessivo, diminuita detta
somma   dell'indennita'   attribuita   dallo   Stato   a   titolo  di
risarcimento.  In  ogni  caso  la  somma  detraibile  non puo' essere
inferiore  ad  un milione o al minore importo della perdita per danno
di guerra.
  Il  valore di costo indicato nel quinto comma e' determinato previa
rivalutazione  del  costo  e  degli  ammortamenti  con i coefficienti
monetari stabiliti nell'articolo 8, i quali sono ridotti:
    - del 20%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1944;
    - del 60%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1943;
    - del 69%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1942;
    - dell'83%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1941;
    - dell'87%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1940:

    Non si fa luogo ad avocazione quando l'ammontare dei profitti non
supera le L. 100.000.