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REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 371

Determinazione del contributo dovuto alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

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Testo in vigore dal: 30-5-1946
                             UMBERTO II 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9  novembre  1945,  n.
788, relativo alla istituzione della  Cassa  per  l'integrazione  dei
guadagni degli operai dell'industria; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro per il tesoro;: 
    Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  contributo  di  cui  all'art.  11   del   decreto   legislativo
Luogotenenziale 9 novembre  1945,  n.  788,  dovuto  alla  Cassa  per
l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria,  e'  fissato
nella misura del 3,50%  delle  retribuzioni  lorde  corrisposte  agli
operai.