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DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1946, n. 367

Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidarsi dal Fondo per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

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Testo in vigore dal: 13-6-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visti gli articoli 1, 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale
1° marzo  1945,  n. 177,  concernente  la  corresponsione  di assegni
integrativi   delle  pensioni  di  invalidita',  vecchiaia  e  per  i
superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
  Visto  il  regolamento  riguardante  la  previdenza  del  personale
addetto  alle  gestioni  delle  imposte  di consumo, approvato con R.
decreto 20 ottobre 1939, numero 1863;
  Visto  il  R.  decreto-legge  18 marzo  1943,  n. 126,  concernente
l'aumento   delle   pensioni   e  dei  contributi  dell'assicurazione
obbligatoria invalidita' e vecchiaia;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313,
concernente  modificazioni al trattamento di previdenza del personale
addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Udito  il  parere  del  Comitato  del  fondo  integrazione  per  le
assicurazioni  sociali  di  cui  all'art. 12  del decreto legislativo
Luogotenenziale del 1° marzo 1945, n. 177;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro  Abbiamo decretato e
decretiamo:

                               Art. 1.

  Agli  effetti del disposto di cui all'art. 1, comma 2°, del decreto
legislativo  Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, il trattamento di
previdenza  per  il  personale addetto alle gestioni delle imposte di
consumo,  regolato  dal  R.  decreto  20 ottobre  1939,  n. 1863,  e'
riconosciuto   come   sostitutivo   dell'assicurazione   obbligatoria
disciplinata dal R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  6 luglio  1939,  n. 1272, e dal R.
decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.