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DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1946, n. 99

Convocazione dei comizi elettorali per il referendum sulla forma istituzionale dello Stato e l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.

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vigente al 31/05/2023
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Testo in vigore dal: 7-4-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visti  l'art. 13  del  decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo
1946,   n. 74,   contenente   norme   per   l'elezione  dei  deputati
all'Assemblea   Costituente   e   l'art. 1  del  decreto  legislativo
Luogotenenziale   16 marzo   1946,   n. 98,  recante  integrazioni  e
modificazioni al decretolegge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
relativo  all'Assemblea  per  la  nuova  costituzione dello Stato, ai
giuramento  dei  Membri  del  Governo ed alla facolta' del Governo di
emanare norme giuridiche;
  Ritenuta  la  necessita'  di  convocare  i comizi elettorali per la
decisione, mediante referendum, sulla forma istituzionale dello Stato
e per la elezione dei deputati all'Assemblea Costituente;
  Ritenuto  che  e' per ora impossibile lo svolgimento delle elezioni
nella Venezia Giulia a causa dell'attuale situazione internazionale e
nella  provincia  di  Bolzano, nella quale le liste elettorali non si
sono  potute ultimare non essendo tuttora regolate le questioni sulla
cittadinanza  degli  optanti  per  la Germania che hanno perfezionato
l'opzione;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto  con  i  Ministri  per
l'interno e per la Costituente;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  I comizi elettorali sono convocati per il giorno 2 giugno 1946, per
deliberare,  mediante  "referenudum", sulla forma istituzionale dello
Stato e per eleggere i deputati all'Assemblea Costituente.
  E'  fatta eccezione per il Collegio elettorale della Venezia Giulia
e per la provincia di Bolzano, per i quali la convocazione dei comizi
elettorali sara' disposta con successivi provvedimenti.
  Il   Collegio   elettorale  Trento-Bolzano  resta,  ai  fini  della
applicazione  dei  comuni precedenti, limitato alla sola provincia di
Trento, che eleggera' cinque deputati.