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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 880

Norme integrative delle disposizioni sulla riammissione in servizio e sulla ricostruzione delle carriere dei pubblici Impiegati perseguitati per motivi politici dai cessato regime.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 27-2-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  19 ottobre  1944,
n. 301,  concernente la revisione delle carriere dei dipendenti dalle
pubbliche Amministrazioni;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta,  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato e Ministro per l'interno, di concerto
con  i  Ministri  per  la  grazia  e giustizia, per il tesoro, per la
guerra,   per   la  marina  per  l'aeronautica,  e  per  la  pubblica
istruzione;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Gli  effetti  economici  delle  riassunzioni dei pubblici impiegati
allontanati  dal  servizio per comportamento contrario alle direttive
politiche  del  cessato  regime  o  per motivi razziali decorrono dal
1° gennaio  1944,  se  siano state disposte, di ufficio o su domanda,
anteriormente  alla  data  del  presente  decreto  o  se  vi si debba
provvedere in base alle domande gia' presentate a questa data.
  Negli  altri  casi  essi  decorrono da sei mesi prima della data di
presentazione  della  domanda  di  riassunzione,  o da sei mesi prima
della  data del provvedimento che la dispone, se non venga presentata
la domanda.
  Il  trattamento  di  quiescenza  concesso ai sensi dell'art. 11 del
decreto   legislativo   19 ottobre   1944,  n. 301,  ha  effetto  dai
1° gennaio 1944.