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DECRETO LUOGOTENENZIALE 1 agosto 1945, n. 692

Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari. (045U0692)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1946)
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Testo in vigore dal: 25-11-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307,
concernente  l'istituzione  di  assegni  familiari  supplementari  di
carovita, la normalizzazione di quelli ordinari e  la  determinazione
del relativo contributo; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro per il tesoro; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
                               Art. 1. 
 
  Agli effetti del calcolo  dei  contributi  dovuti  in  applicazione
della legge sugli assegni  familiari,  per  retribuzione  si  intende
tutto  cio'  che  il  lavoratore  riceve,  in  denaro  o  in  natura,
direttamente dal datore di lavoro per compenso  dell'opera  prestata,
al lordo di qualsiasi ritenuta. 
 
  Pertanto, nella determinazione della retribuzione  in  aggiunta  al
salario e allo stipendio: 
  A) debbono computarsi tutte le somme corrisposte  al  lavoratore  a
titolo: 
  1) di compenso per lavoro straordinario, qualunque ne sia la natura
o la durata, per lavoro notturno, per lavoro festivo; 
  2) di provvigione, di cointeressenza, di partecipazione agli  utili
o al prodotto, di percentuali di servizio, di  assegno  di  carica  o
grado; 
  3) di premio di indennita' o di assegno particolare che  il  datore
di  lavoro  ordinariamente  corrisponde  ai  lavoratori  occupati  in
determinate condizioni di lavoro, di tempo e di localita',  come  gli
assegni  variabili  e  le  competenze   accessorie,   le   indennita'
chilometriche  a  tempo  determinato,  i  premi   per   economia   di
combustibile e per ricupero di ritardi  e  simili  per  il  personale
delle imprese di trasporto, le  indennita'  di  linea,  di  varo,  di
supertonnellaggio e simili per il  personale  della  navigazione,  le
indennita' similari dovute al personale  di  volo  della  navigazione
aerea,  le  indennita'  di  residenza,  di  localita'  disagiata,  di
sottosuolo, di montagna, di zona malarica,  di  lavori  pericolosi  o
dannosi e simili; 
  4) di gratificazione annuale o periodica quali le mensilita'  e  le
settimane eccedenti le normali, come la 13a e la doppia mensilita'  e
la 53a settimana, escluse le gratificazioni e le elargizioni concesse
una volta tanto dal datore di lavoro; 
  5)  di  diaria  o  di  indennita'  di  trasferta  in  cifra  fissa,
limitatamente al 40% del loro ammontare, esclusi sempre i rimborsi  a
pie' di lista come ogni altro compenso o somma  qualsiasi  che  abbia
carattere  di  rimborso  di  spese  sostenute  dal   lavoratore   per
l'esecuzione o in occasione del lavoro; 
  6) di compenso per ferie o festivita' nazionali godute; 
  7) di assegno temporaneo di guerra; 
  8) di indennita' agli ex combattenti; 
  9) di indennita' di panatica in ragione del  40%  della  somma  per
tale titolo corrisposta ai marittimi  a  terra  in  sostituzione  del
trattamento di bordo; 
  10) di indennita' di famiglia; 
  11) di indennita' di presenza, di premio di assiduita',  operosita'
e simili e di carovita, comunque  denominati,  anche  se  esclusi  da
disposizioni di legge o di contratto. 
  B) non debbono computarsi le  somme  corrisposte  al  lavoratore  a
titolo: 
  1)  di  prestazioni  a   carico   di   gestioni   previdenziali   e
mutualistiche quali gli assegni familiari, gli assegni  di  malattia;
di integrazione guadagni, di congedo maatrimoniale, di  nuzialita'  e
natalita' e di trattamento di richiamo alle armi; 
  2) di compenso per ferie o festivita' nazionali non godute; 
  3) di mancia; 
  4) di indennita' sostitutiva del preavviso e di anzianita'; 
  5) di indennita' di cassa, di rappresentanza e di sfollamento; 
  6) di indennita' vestiario; 
  7) di indennita' per rischio di guerra.