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DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945, n. 432

Attribuzioni e ordinamento del Ministero della ricostruzione. (045U0432)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1967)
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Testo in vigore dal: 10-8-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il decreto  Luogotenenziale  21  giugno  1945,  n.  378,  che
istituisce il Ministero della ricostruzione; 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sula proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del  Ministro
per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per le finanze,  per
il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per  i
trasporti,  per  l'industria  e  commercio  e  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  Ministero  della  ricostruzione   studia   i   problemi   della
ricostruzione economica del Paese, e coordina  le  attivita'  rivolte
agli scopi della ricostruzione, secondo i criteri e i piani stabiliti
dal Comitato interministeriale di cui agli articoli seguenti.