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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 199

Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. (044U0199)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 17-9-1944
al: 15-10-1946
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata 
 
  Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598,  che  approva  il  testo
unico delle leggi in materia  d'imposta  straordinaria  sui  maggiori
utili relativi allo stato di guerra; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con  quelli
per la grazia e giustizia e per il tesoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Chi, avendo l'obbligo ai termini delle disposizioni vigenti di fare
la dichiarazione di redditi soggetti  all'imposta  straordinaria  sui
maggiori  utili  relativi  allo  stato  di  guerra,  non   l'adempie,
oltreche' essere punito con l'ammenda a norma di legge, e' tenuto  al
pagamento di una sopratassa pari  all'imposta  straordinaria  dovuta;
qualora si tratti di redditi soggetti anche all'imposta di  ricchezza
mobile, e' altresi' tenuto al pagamento di  una  sopratassa  pari  al
tributo mobiliare sui redditi stessi. 
 
  Quando la dichiarazione e' presentata oltre il  termine  stabilito,
ma il ritardo non supera un mese, la sopratassa di cui al primo comma
e' ridotta ad un quinto.