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REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1943, n. 5/B (5)

Attribuzioni dei Sottosegretari di Stato durante l'assenza, per le contingenze di guerra, dei rispettivi Ministri. (043U0005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-11-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263: 
 
  Ritenuta l'opportunita' di assicurare  il  regolare  andamento  dei
Ministeri pel fatto che i rispettivi Ministri titolari  sono  assenti
per le  contingenze  di  guerra,  nonche'  di  rendere  possibile  la
partecipazione al Consiglio dei Ministri dei Sottosegretari di Stato; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere per  causa
di guerra; 
 
  Visto l'art. 18 comma l° della Legge 19 gennaio 1939 n. 129; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Durante le attuali contingenze di guerra,  in  deroga  dell'art.  2
ultimo comma della legge 24 dicembre 1925 n. 2263,  i  Sottosegretari
di Stato sono nominati e revocati dal Re su  proposta  del  Capo  del
Governo.