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REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1943, n. 748

Funzionamento, durante lo stato di guerra, degli organi collegiali delle prefetture e degli enti ausiliari. (043U0748)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-9-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA Di DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, numero 129; 
 
  Ritenuta la necessita'  urgente  ed  assoluta  di  provvedere,  per
causa, di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per l'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Qualora il Consiglio di prefettura in  sede  consultiva  non  possa
essere convocato per mancanza dei  funzionari  che  lo  compongono  i
provvedimenti che,  per  disposizione  di  legge  o  di  regolamento,
debbono essere preceduti dal parere  del  Consiglio  stesso,  possono
essere  adottati  senza  tale  parere,  provvedimenti   debbono   far
menzione, con richiamo presente articolo, della Causa per la quale il
Consiglio di prefettura non e' stato sentito.