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REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1943, n. 740

Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per concorso statale nella costruzione di alloggi popolari. (043U0740)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-9-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista   la   legge   20   gennaio   1941,   n.   105,   concernente
l'autorizzazione della spesa di lire 4 miliardi per  l'esecuzione  di
opere pubbliche straordinarie; 
  Vista la legge 11 luglio 1941, n. 809, sul finanziamento  di  opere
pubbliche straordinarie a pagamento non differito; 
  Vista la legge 28 settembre 1942, n. 1140, relativa alla  riduzione
delle  spese  autorizzate  per  l'esecuzione   di   opere   pubbliche
straordinarie; 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
  Ritenuto lo stato di necessita' derivante da causa di guerra; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con quello per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'autorizzazione di  spesa  per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche
straordinarie prevista dall'art. 1 della legge 20  gennaio  1941,  n.
105, modificata dalla legge 28 settembre 1942, n. 1140, e'  aumentata
di lire 40 milioni. Dello stesso importo e' elevato il limite di lire
500 milioni stabilito dall'art. 6 della stessa legge 20 gennaio 1941,
n. 105,  per  la  concessione  di  concorsi  agli  istituti  autonomi
provinciali per le case popolari per la  costruzione  di  alloggi  da
destinarsi alle famiglie meno abbienti.