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REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1943, n. 737

Nuovi provvedimenti in materia di imposta di registro. (043U0737)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 6-9-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge
sulle imposte di registro e disposizioni successive; 
 
  Visti i Regi decreti-legge 7 agosto 1936, n. 1657,  e  11  febbraio
1943, n. 105, convertiti, rispettivamente,  nelle  leggi  25  gennaio
1937, n. 108, e 28 giugno 1943, n. 645, concernenti il sistema  della
registrazione dei  contratti  verbali  di  locazione  dei  fabbricati
mediante marche; 
 
  Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 21  ottobre  1940,  n.  1511,  concernente
adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni  immobili
nei trasferimenti per atto tra vivi; 
 
  Visto il R. decreto-legge  12  aprile  1943,  n.  234,  concernente
provvedimenti in materia d'imposta di registro; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Ritenuta la necessita' assoluta ed urgente di  nuovi  provvedimenti
in materia d'imposta di registro; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di  Stato  per  le  finanze,
d'intesa col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
                       (Misura dell'imposta). 
 
  L'imposta di registro di cui alla tariffa, allegato A,  alla  legge
del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923,  n.  3269,  e
disposizioni successive, dovuta per i trasferimenti a titolo oneroso,
sotto qualsiasi denominazione e per qualsiasi titolo posti in essere,
compresi i conferimenti in societa', di beni immobili  e  di  diritti
immobiliari,  nonche'  per  le  assegnazioni  soggette   ad   imposta
proporzionale di cui all'art. 88 della detta  tariffa,  e'  stabilita
nella misura seguente: 
 
  a) fino al valore di L. 5000: 3 per cento; 
 
  b) sul valore eccedente L. 5000 e non L. 100.000: 12 per cento; 
 
  c) sul valore eccedente L. 100.000 e non L. 500.000: 20 per cento; 
 
  d) sul valore eccedente L. 500.000  e  non  L.  5.000.000:  25  per
cento; 
 
  e) sul valore eccedente L. 5.000.000: 30 per cento. 
 
  Le stesse aliquote si applicano alle donazioni  di  beni  immobili,
qualora l'ammontare dell'imposta progressiva dovuta a  norma  del  R.
decreto-legge 30 aprile  1930,  n.  431,  convertito  nella  legge  9
febbraio 1931, n. 155, e disposizioni successive,  risulti  inferiore
all'ammontare dell'imposta di trasferimento a titolo  oneroso,  fatta
eccezione per le donazioni fra  ascendenti  e  discendenti  in  linea
retta, per quelle fatte a contemplazione di matrimonio e  per  quelle
intese alla costituzione del  patrimonio  familiare  ai  sensi  degli
articoli 167 e 176 del Codice civile. 
 
  L'imposta di registro nella misura di cui sopra, assorbe  l'imposta
speciale di registro sul plusvalore di cui  al  R.  decreto-legge  14
giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni,  nella  legge  21
ottobre 1940, n. 1511, nonche'  l'imposta  di  registro  sui  piccoli
trasferimenti, di cui alla legge 17 agosto 1941, n. 1043. 
 
  Per i trasferimenti posti in essere  a  decorrere  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, che abbiano per oggetto beni immobili  o
diritti immobiliari acquistati a decorrere dal 28  giugno  1940,  non
compete il beneficio della riduzione dell'imposta di registro  di  un
quarto,  stabilita  dalla  lettera  d)  dell'art.  1,  della  tariffa
allegato A della legge del  registro  approvata  con  R.  decreto  30
dicembre 1923, n. 3269.