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REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1943, n. 734

Agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra. (043U0734)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-9-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, che approva il testo
della legge tributaria sulle successioni; 
  Vista la legge 26 febbraio 1942, n. 175,  concernente  agevolazioni
tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra; 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
  Ritenuta  la  necessita'  assoluta  ed  urgente  di  integrare   ed
estendere le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1942, n. 175; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di  Stato  per  le  finanze,
d'intesa col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono esenti dall'imposta di successione e dall'imposta  sul  valore
netto globale delle successioni, le eredita',  quote  di  eredita'  e
legati devoluti in linea retta ascendente o discendente ed al coniuge
superstite, nelle successioni: 
  1)  dei  militari  e  delle  altre  persone  addette  all'Esercito,
all'Armata ed all'Aeronautica, morti in guerra dall'11 giugno 1940; 
  2)  dei  militari  e  delle  altre  persone  addette  all'Esercito,
all'Armata e all'Aeronautica, morti per causa di ferita  riportata  o
di malattia contratta a causa della guerra a decorrere dall'11 giugno
1940, e sempreche' la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi
dal giorno in cui la ferita fu riportata o la malattia fu contratta; 
  3) di qualunque altra persona uccisa dal  nemico  nel  corso  delle
ostilita' dall'11  giugno  1940,  o  deceduta  a  seguito  di  ferita
riportata in conseguenza di azioni aggressive del nemico e sempreche'
la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in  cui
la ferita fu riportata.