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REGIO DECRETO-LEGGE 23 agosto 1943, n. 731

Autorizzazione al Ministro per le finanze a pagare dal 1° luglio 1943, a carico del bilancio statale, le pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza spettanti a cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati dal nemico. (043U0731)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 29-8-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
  Ritenuto lo stato di necessita' derivante da causa di guerra; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, d'intesa col Ministro Segretario di stato per l'interno; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministro per le finanze e' autorizzato a pagare, dal  1°  luglio
1943, a carico del bilancio statale, le pensioni gravanti sui Comuni,
sulle Provincie  e  sulle  Istituzioni  pubbliche  di  beneficenza  e
spettanti a  cittadini  italiani  profughi  dai  territori  nazionali
occupati dal nemico.