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REGIO DECRETO-LEGGE 22 aprile 1943, n. 245

Coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi. (043U0245)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1945)
Testo in vigore dal: 9-5-1943
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18, comma 1, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta per causa di  guerra  di
procedere al coordinamento, con le  occorrenti  modificazioni,  delle
norme penali relative alla disciplina dei consumi; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri;. 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo  e  Ministro
per l'interno e del Guardasigilli, Ministro Segretario di  Stato  per
la grazia e  giustizia,  d'intesa  con  il  Ministro  Segretario  del
Partito Nazionale Fascista e con  i  Ministri  per  le  finanze,  per
l'agricoltura e foreste, per le  corporazioni  e  per  la  produzione
bellica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
              (Art. 4 legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645). 
 
                  Omesso conferimento agli ammassi. 
 
  Chiunque omette di consegnare nel termine prescritto le merci delle
quali e' stata disposta la requisizione, l'ammasso o il  conferimento
obbligatorio e' punito, se il  fatto  non  costituisce  delitto  piu'
grave, con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa fino a
lire ventimila. 
 
  La stessa pena si applica a chi,  prima  che  ne  sia  ordinata  la
consegna ovvero, se  e'  stata  ordinata  la  consegna,  prima  della
scadenza del termine, occulta, aliena od in qualsiasi modo sottrae le
merci indicate nel comma precedente o comunque vincolate. 
 
  Se il colpevole, prima  dell'apertura  del  dibattimento  di  primo
grado,  consegna  integralmente  la   merce   alla   requisizione   o
all'ammasso ovvero esegue il conferimento, la pena e' diminuita dalla
meta' a due terzi.