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LEGGE 7 dicembre 1942, n. 1855

Accordo, con Protocollo finale, sul risarcimento del danni dl guerra, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania, il 26 ottobre 1942-XX. (042U1855)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-1943
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Vista la legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, sul risarcimento dei
danni di guerra; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
Segretario di Stato per l'interno e del Ministro Segretario di  Stato
per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di  Stato
per l'Africa Italiana, per le finanze, per la grazia  e  giustizia  e
per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Piena ed intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  con  Protocollo
finale, sul risarcimento dei danni di guerra, stipulato in Roma,  fra
l'Italia e la Germania, il 26 ottobre 1942.