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REGIO DECRETO 31 ottobre 1942, n. 1849

Sostituzione del vaglia postale per tasse e concessioni governative con operazioni del servizio dei conti correnti Postali ed altri provvedimenti interessanti il servizio stesso. (042U1849)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 9-4-1943
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 1, n. 3,  della  legge  31  gennaio  1926-IV  n.  100,
modificata con la legge 4 settembre 1940-XVIII n. 1547; 
 
  Vista la legge postale  e  delle  telecomunicazioni,  testo  unico,
approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV n. 645; 
 
  Visto il regolamento generale dei  servizi  postali  parte  seconda
(servizi a danaro), approvato con R. decreto 30 maggio 1940-XVIII, n.
775; 
 
  Visto il decreto Ministeriale 8  giugno  1925-III,  istitutivo  del
vaglia postale per tasse e concessioni; 
 
  Ritenute opportuno  di  provvedere  alla  soppressione  del  vaglia
postale  per  tasse  e  concessioni  ed  alla  sua  sostituzione  con
operazioni di  conto  corrente  e  di  adottare  altri  provvedimenti
riflettenti il servizio dei conti correnti postali; 
 
  Sentito  il  Consiglio  di  amministrazione  delle  poste   e   dei
telegrafi; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno, per le  finanze,
per l'educazione nazionale e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Alla  legge  postale  e  delle  telecomunicazioni,   testo   unico,
approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, sono apportate
le seguenti modificazioni 
 
  L'art. 94 e' soppresso. 
 
  Di seguito all'art. 111 e'  aggiunto  il  seguente  nuovo  articolo
111-bis. 
 
  «Il pagamento in modo ordinario delle somme dovute  all'Erario  per
tasse sulle concessioni governative puo' essere  fatto  a  mezzo  del
servizio dei conti correnti  postali  mediante  postagiro  esenti  da
tassa,  ovvero  mediante  versamenti  soggetti  alle  speciali  tasse
stabilite. In entrambi i casi  i  pagamenti  devono  essere  fatti  a
favore di appositi conti correnti intestati agli Uffici del registro. 
 
  «Il pagamento delle tasse scolastiche e delle tasse di  concessione
governativa sui brevetti per invenzioni, modelli e marchi deve essere
esclusivamente fatto a mezzo del servizio dei conti correnti postali,
o con gli altri mezzi espressamente consentiti dalle disposizioni  di
leggi o regolamenti speciali».