stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942, n. 1612

Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra. (042U1612)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-1-1943
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA. 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini  in
tempo di guerra, approvato con R. decreto  31  ottobre  1942-XXI,  n.
1611; 
 
  visto l'art. 1, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV,  n.100,  sulla
facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica,  del
Segretario del Partito Nazionale  Fascista,  Ministro  Segretario  di
Stato, e del  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le  corporazioni,
d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia,
per le finanze, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico  delle
leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, allegato  al
presente decreto e visto, d'ordine Nostro,  dal  DUCE  del  Fascismo,
Capo del Governo, dal  Segretario  del  Partito  Nazionale  Fascista,
Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro Segretario di Stato  per
le corporazioni. 
 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Sotto tale data abrogato il regolamento  per  l'applicazione  della
legge sulla disciplina di guerra, approvato con R. decreto 15  giugno
1933-XI, n. 1176. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei  decreti,  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 31 ottobre 1942-XXI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                             Mussolini - Vidussoni - Ricci - Grandi - 
                                     Di Revel - Bottai - Host Venturi 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1943-XXI 
 
  Atti del Governo, registro 453, foglio 77, - Mancini