stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 marzo 1942, n. 315

Provvedimenti per la ippicoltura. (042U0315)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1989)
nascondi
Testo in vigore dal: 2-5-1942
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La  vigilanza  sulle  corse  dei  cavalli   spetta   al   Ministero
dell'agricoltura e delle  foreste,  il  quale  vi  provvede  a  mezzo
dell'Unione nazionale incremento razze equino  (U.N.I.R.E.)  e  degli
Enti ippici posti a tal fine alle dipendenze di quest'ultima.