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REGIO DECRETO 5 dicembre 1941, n. 1667

Contributo dovuto dal comune di Broni, della provincia di Pavia, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale. (041U1167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1942
Il presente provvedimento è stato originariamente pubblicato in G.U. con il n. 1167
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-4-1942
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8; 
 
  Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490; 
 
  Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con
R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; 
 
  Veduta la liquidazione eseguita dal competente  Regio  Provveditore
agli studi del contributo da  consolidare  a  carico  del  comune  di
Broni, della provincia di Pavia, e la deliberazione  di  accettazione
del Comune medesimo; 
 
  Considerato che, in attesa del presente provvedimento, detto Comune
esegui' delle spese in conto del contributo da esso dovuto; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Broni,
della provincia di Pavia, deve versare  alla  Regia  tesoreria  dello
stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n.
8, e dell'articolo 29 della legge 22 aprile 1932-X, n.  490,  il  cui
ammontare rimane stabilito nella somma di L. 6500 per il  periodo  1°
luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, al  lordo  di  L.  1187,75  gia'
spese.