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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1941, n. 1623

Divieto di rimozione e obbligo della denuncia di materiale bellico. (041U1623)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1942.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 aprile 1942, n. 589 (in G.U. 12/06/1942, n. 138).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-2-1942
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto  l'art.  18  della  legge  19  gennaio  1939-XVIII,  n.  129,
istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; 
 
  Riconosciuto lo stato di necessita derivante da causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per
l'aeronautica, d'intesa con i Ministri Segretari  di  Stato  per  gli
affari esteri, per l'Africa Italiana e per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Chiunque, senza autorizzazione dell'autorita'  competente  o  senza
giustificato motivo, rimuove armi da fuoco o parti di esse, munizioni
o esplosivi, che costituiscono materiale bellico, e' punito,  se  dal
fatto deriva pericolo per la incolumita' pubblica, con la  reclusione
fino a tre anni o con la multa fino a L. 5000. 
 
  La stessa pena si applica a chiunque, avendo rinvenuto alcuna delle
cose  indicate  nel  comma  precedente,  compia  atti   che   possano
determinarne o accrescerne la pericolosita'.