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REGIO DECRETO 22 dicembre 1941, n. 1601

Modificazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, recanti norme sulla requisizione del naviglio mercantile. (041U1601)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 27-2-1942
al: 23-7-1946
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E Dl ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista  la  legge  13  luglio  1939-XVII,  n.  1154,  e   successive
modificazioni,  che  detta  norme  sulla  requisizione  del  naviglio
mercantile, ed in particolare l'articolo 61 di essa; 
 
  Visto il R. decreto 10  giugno  1940-XVIII,  n.  566,  che  dispone
l'applicazione nei territori dello Stato, compresi quelli dell'Africa
italiana e  dei  Possedimenti,  delle  disposizioni  della  legge  di
guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415; 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia,  e  giustizia,
per  le  finanze,  per  la  guerra,  per  l'aeronautica  e   per   le
comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai soli effetti della  legge  13  luglio  1939-XVII,  n.  1154,  la
cattura  da  parte  del  nemico  ed  il   sequestro   o   in   genere
l'impossessamento da parte di uno  Stato  estero  della  nave  o  del
galleggiante requisito per uso temporaneo si considerano come perdita
della nave o del galleggiante derivante  da  rischio  di  guerra  dal
momento della cattura o sequestro o impossessamento.