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REGIO DECRETO 29 agosto 1941, n. 1449

Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. (041U1449)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1965)
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Testo in vigore dal: 25-1-1942
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la  legge  15  giugno  1931-IX,  n.  889,  sul  riordinamento
dell'istruzione media tecnica; 
  Vista la legge 22 aprile 1932-X, n. 490,  sul  riordinamento  della
Scuola secondaria, di avviamento al lavoro; 
  Visto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, che approva il  testo
unico della legge comunale e provinciale; 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta, del Nostro Ministro per l'educazione nazionale,  di
concerto con quelli per l'interno e per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'istruzione professionale per ciechi ha per fine la  educazione  e
la rieducazione dei ciechi al lavoro e viene impartita nelle seguenti
scuole e corsi per ciechi: 
  1) scuole e corsi secondari  di  avviamento  professionale  a  tipo
industriale maschili e femminili; 
  2) scuole tecniche a indirizzo industriale; 
  3) scuole professionali femminili; 
  4) corsi di tirocinio all'insegnamento pratico; 
  5) istituto di tiflologia professionale; 
  6) corsi speciali per ciechi-sordomuti; 
  7) corsi per maestranze; 
  8) altri corsi speciali che sono di volta in volta autorizzati  dal
Ministero dell'educazione nazionale. 
 
  Gli istituti comprendenti almeno le scuole di cui ai numeri  1,  2,
4, 7, assumono la denominazione di istituti professionali per ciechi.