stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442

Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri. (041U1442)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
Testo in vigore dal: 24-1-1942
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ferma l'osservanza dell'art. 115 del testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza approvato con R. decreto  18  giugno  1931-IX,  n.
773, e dell'art. 223 del relativo  regolamento  esecutivo,  approvato
con R. decreto 6  maggio  1940-XVIII,  n.  635,  sono  soggetti  alle
disposizioni della  presente  legge  gli  esercenti  di  imprese  che
svolgono abitualmente attivita' di spedizione per terra, per  mare  e
per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o  in  nome  del
committente  ed  in  ogni  caso  per  conto  del  committente,   alla
stipulazione del contratto di trasporto col  vettore,  al  compimento
della spedizione od  alle  operazioni  accessorie,  o  che,  in  base
all'inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri. 
 
  L'ammissione  alle  funzioni  di  spedizioniere   doganale   e   di
procuratore nelle dogane nonche' l'esercizio di  tali  funzioni  sono
disciplinati dal regolamento per l'esecuzione della legge doganale.