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LEGGE 7 novembre 1941, n. 1360

Classificazione delle sostanze minerali. (041U1360)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 1-1-1942
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto 29 luglio  1927-V,  n.  1443,
sono sostituiti i seguenti: 
 
  Art. 1. - La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle
energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi
forma o condizione fisica, sono regolate dalla presente legge. 
 
  Art. 2. - Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due
categorie: miniere e cave. 
 
  Appartengono alla prima categoria  la  ricerca  e  la  coltivazione
delle sostanze ed energie seguenti: 
 
    a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli,  metalloidi
e  loro  composti,  anche   se   detti   minerali   siano   impiegati
direttamente; 
 
    b)  grafite,  combustibili  solidi,  liquidi  e  gassosi,   rocce
asfaltiche e bituminose; 
 
    c)  fosfati,  sali  alcalini  e  magnesiaci,   allumite,   miche,
feldspati,  caolino  e  bentonite,  terre  da  sbianca,  argille  per
porcellana e terraglia  forte,  terre  con  grado  di  refrattarieta'
superiore a 1630 gradi centigradi; 
 
    d)  pietre  preziose,  granati,  corindone,   bauxite,   leucite,
magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto,
marna da cemento, pietre litografiche; 
 
    e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas. 
 
  Appartiene alla seconda categoria la coltivazione: 
 
    a) delle torbe; 
 
    b)  dei  materiali  per   costruzioni   edilizie,   stradali   ed
idrauliche; 
 
    c) delle terre coloranti, delle  farine  fossili,  del  quarzo  e
delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti; 
 
    d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai  termini
dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria. 
 
  Art. 3.  -  Sull'appartenenza  all'una  o  all'altra  categoria  di
sostanze non  indicate  nell'articolo  precedente,  si  provvede  con
decreto Reale, promosso dal Ministro per le corporazioni, sentito  il
Consiglio superiore delle miniere. 
 
  Con decreto Reale, promosso dal Ministro  per  le  corporazioni  di
concerto con il Ministro  per  la  grazia  e  giustizia,  sentito  il
Consiglio superiore delle  miniere  ed  il  Consiglio  di  Stato,  le
sostanze comprese nella  seconda  delle  categorie  suddette  possono
essere incluse nella prima. 
 
  In entrambe le ipotesi  prevedute  nei  due  commi  precedenti,  si
seguono, in quanto applicabili, le norme transitorie contenute nel R.
decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443.