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LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari. (041U0176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
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Testo in vigore dal: 4-4-1941
                       VITTORIO EMANUELE III . 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Monte-pensioni per gli  insegnanti  elementari  ha  personalita'
giuridica ed ha sede in Roma. Esso provvede  alle  pensioni  ed  alle
indennita'  a  favore  degli  insegnanti   delle   scuole   pubbliche
elementari  e  delle  altre  categorie  di  iscritti  indicate  negli
articoli 6 e 7 del presente Ordinamento e delle  loro  vedove  e  dei
loro orfani. 
 
  Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e  prestiti  e
degli  Istituti  di   previdenza   esercita   le   sue   attribuzioni
nell'interesse del Monte-pensioni. 
 
  La rappresentanza legale  e  la  responsabilita'  di  gestione  del
Monte-pensioni spettano al Direttore generale della Cassa depositi  e
prestiti e degli Istituti di previdenza. 
 
  Per gli effetti delle imposte, delle tasse e  degli  altri  diritti
stabiliti dalle leggi  generali  e  speciali,  il  Monte-pensioni  e'
considerato come amministrazione dello Stato.