stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 6 novembre 1940, n. 2040

Estensione alla Libia ed all'Africa Orientale Italiana della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224, relativa alle esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose. (040U2040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
Testo in vigore dal: 6-4-1941
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012,
sull'ordinamento  organico   per   l'amministrazione   della   Libia,
convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, numero 675; 
 
  Visto l'art. 55 del R. decreto-legge  1°  giugno  1936-XIV,  numero
1019,  sull'ordinamento  e  l'amministrazione  dell'Africa  Orientale
Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285; 
 
  Visti la legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312,  ed  il  R.  decreto  10
agosto 1928-VI, n. 1944, riguardanti esenzioni  tributarie  accordate
nel Regno a favore delle famiglie numerose; 
 
  Visto il R. decreto 10 ottobre  1929-VII,  n.  1905,  col  quale  i
Governatori delle singole Colonie sono stati autorizzati a  concedere
esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose ivi  residenti,
nei limiti e nei modi prescritti dalla legge 14  giugno  1928-VI,  n.
1312, e dal R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944; 
 
  Vista  la  legge  20  marzo  1940-XVIII,  n.  224,  concernente  la
concessione nel Regno di nuove  esenzioni  tributarie  alle  famiglie
numerose; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per  l'Africa
Italiana, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo:. 
 
                               Art. 1. 
 
  I Governatori generali della Libia e dell'Africa Orientale Italiana
sono autorizzati a concedere, con decorrenza dal 23 marzo  1939-XVII,
la esenzione dai tributi ivi vigenti e le agevolazioni tributarie nei
limiti e nei modi indicati dalle leggi 14 giugno 1928-VI, n. 1312,  e
20 marzo 1940-XVIII, n. 224, e dal R. decreto 10 agosto  1928-VI,  n.
1944,  concernenti  esenzioni  tributarie  a  favore  delle  famiglie
numerose,  venendo  i  Governatori  generali  sostituiti  ai  singoli
Governatori nella competenza conferita con il R. decreto  10  ottobre
1929-VII, n. 1905.