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REGIO DECRETO 9 novembre 1940, n. 2038

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici. (040U2038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-4-1941
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto 22 marzo  1934-XII,  n.  882,  che  approva  il
regolamento  per  l'amministrazione  e  la  contabilita'  degli  enti
aeronautici e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n.  220,  convertito
nella legge 25 giugno 1937-XV, n.  1501,  concernente,  l'ordinamento
della Regia aeronautica e successive modificazioni; 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decreto e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Al regolamento per l'amministrazione e la contabilita'  degli  enti
aeronautici approvato con il R. decreto 22 marzo 1934-XII, n. 882,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti: 
 
  1) Il punto I delle disposizioni preliminari  del  regolamento  per
l'amministrazione  e  la  contabilita'  degli  enti  aeronautici   e'
sostituito dal seguente: 
 
  «Nel  presente  regolamento  sotto  la  denominazione   di   «ente»
s'intendono compresi tutti gli istituti della Regia  aeronautica  che
hanno amministrazione  propria.  Essi  si  distinguono  in  enti  con
funzionari delegati, agli  effetti  della  legge  sulla  contabilita'
generale dello Stato, od in enti senza tali funzionari. 
 
  Sono enti con funzionari delegati: 
 
a) le direzioni di commissariato aeronautico; 
b) le direzioni dei servizi del materiale e degli aeroporti; 
c) le direzioni del demanio aeronautico; 
d) le direzioni delle costruzioni aeronautiche; 
e) la Regia accademia aeronautica e la scuola di  applicazione  della
Regia aeronautica; 
f) lo stabilimento di costruzioni aeronautiche». 
 
  Il punto IV delle disposizioni preliminari del  citato  regolamento
e' soppresso. 
 
  Ogni  qualvolta  nel  regolamento  ricorre  la   denominazione   di
«Direzioni territoriali di commissariato dei servizi del materiale  e
degli  aeroporti;  del  demanio»,  la   denominazione   stessa   deve
intendersi modificata con la seguente  «direzione  di  commissariato;
dei servizi del materiale e degli aeroporti; del demanio»; 
 
  L'art. 96 del regolamento e' sostituito dal seguente: 
 
  «Quando  abbiano  da  trasportarsi  somme,   sia   a   seguito   di
riscossioni, sia per commutazione  in  vaglia  del  tesoro,  sia  per
versamenti a titolo di entrate eventuali o per cambio di biglietti di
grosso taglio od altro motivo di servizio, se  le  somme  stesse  non
superino le lire venticinquemila, puo' essere delegato al  versamento
o al cambio, il  gestore  di  cassa,  se  superino  tale  limite,  le
operazioni devono essere  da  lui  eseguite  in  compagnia  di  altro
ufficiale o impiegato civile, delegato dal comandante dell'ente. 
 
  Nell'uno e nell'altro caso,  il  capo  dell'ufficio  amministrativo
deve provocare dal comandante le necessarie cautele per la  sicurezza
dei fondi stessi». 
 
  5) L'intestazione del capo II del titolo  XII  del  regolamento  e'
sostituita dalla seguente: 
 
  Regia Accademia aeronautica e scuola di  applicazione  della  Regia
aeronautica». 
 
  6) L'art. 232 del regolamento e' sostituito dal seguente: 
 
  «L'amministrazione della Regia accademia aeronautica e della scuola
di  applicazione  della   Regia   aeronautica   e'   effettuata   con
l'osservanza delle disposizioni contenute  nell'apposito  regolamento
interno  in  quanto  non  contrastino   con   quelle   del   presente
regolamento». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 9 novembre 1940-XIX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                 MUSSOLINI - DI RIVEL 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 marzo 1941-XIX 
 
  Atti del Governo, registro 431, foglio 32. - MANCINI