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REGIO DECRETO 30 dicembre 1940, n. 2027

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto del l'Istituto nazionale fascista per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia. (040U2027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-3-1941
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA' 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la domande, in data 5 dicembre 1939-XVIII  con  la  quale  la
Confederazione fascista degli industriali ha chiesto che sia concesso
il riconoscimento giuridico all'Istituto nazionale fascista  per  gli
studi e la sperimentazione nell'industria  edilizia,  costituito  per
gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926,
n. 563, e che ne sia approvato lo statuto; 
 
  Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo  regolamento,  1°
luglio 1926, n. 1l30, e la legge 20 marzo 1930, n. 206; 
 
  Sentito il Comitato corporativo centrale e il  Consiglio  nazionale
delle ricerche; 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro   Segretario   di   Stato   per   le
corporazioni, di concerto con il Ministro  Segretario  di  Stato  per
l'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma  ed  agli  effetti
della legge 3 aprile 1926, n. 563,  e  del  relativo  regolamento  1°
luglio 1926, n. 1130, all'Istituto nazionale fascista per gli studi e
sperimentazione nell'industria edilizia, aderente alla Confederazione
fascista degli industriali, e ne e' approvato lo statuto  secondo  il
testo annesso al presente decreto e  firmato,  d'ordine  Nostro,  dal
Ministro proponente.