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REGIO DECRETO 24 settembre 1940, n. 1954

Modalità per la riscossione e il versamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari. (040U1954)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1941
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Testo in vigore dal: 25-2-1941
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, relativo  alla
unificazione e semplificazione dell'accertamento e della  riscossione
dei  contributi   dovuti   dagli   agricoltori   e   dai   lavoratori
dell'agricoltura per le associazioni professionali, per  l'assistenza
malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi,  per  la
nuzialita'  e  natalita',  per  l'assicurazione  obbligatoria   degli
infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari; 
 
  Ritenuta la necessita' di determinare, a norma dell'articolo unico,
comma 4°,  del  citato  Regio  decreto-legge,  le  modalita'  per  la
riscossione ed il versamento dei contributi stessi; 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro   Segretario   di   Stato   per   le
corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
              Riscossione e versamento dei contributi. 
 
  I  contributi   dovuti   dagli   agricoltori   e   dai   lavoratori
dell'agricoltura per le associazioni professionali, per  l'assistenza
malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi,  per  la
nuzialita'  e  natalita',  per  l'assicurazione  obbligatoria   degli
infortuni sul lavoro in agricoltura e  per  la  corresponsione  degli
assegni familiari, sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette
a  mente  dell'articolo  unico,  comma  3°,  parte  seconda,  del  R.
decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, in  sei  rate  per  i  ruoli
principali e suppletivi pubblicati nel mese di gennaio e in tre  rate
limitatamente ai ruoli suppletivi pubblicati nel mese di luglio. 
 
  Nelle cartelle di pagamento  da  notificarsi  ai  contribuenti  gli
esattori  indicano  il  debito  totale  iscritto  a  ruolo   con   la
ripartizione rateale del debito stesso. 
 
  I contributi sono versati nei termini e nei  modi  stabiliti  dalla
legge sulla riscossione  delle  imposte  dirette  dagli  esattori  ai
ricevitori provinciali e da questi sui conti designati. 
 
  Il  versamento  e'  effettuato  per  i   contributi   dovuti   alle
associazioni professionali e per  quelli  relativi  all'assicurazione
obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura con  l'obbligo
del non riscosso per  riscosso;  per  gli  altri  contributi  con  le
modalita'  fissate  dall'allegata  convenzione   stipulata   tra   la
Federazione  nazionale  fascista  dei  servizi  tributari  e  le  due
Confederazioni degli agricoltori e dei  lavoratori  dell'agricoltura,
quali organi incaricati dell'applicazione dei contributi unificati in
agricoltura.