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REGIO DECRETO 30 gennaio 1941, n. 12

Ordinamento giudiziario. (041U0012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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Testo in vigore dal: 21-4-1941
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del
Re Imperatore la facolta' di  modificare  le  leggi  sull'ordinamento
giudiziario e le altre leggi concernenti l'ordinamento del  Ministero
di grazia e  giustizia,  degli  uffici  giudiziari  e  del  personale
giudiziario di ogni ordine; 
 
  Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative,  a
termini dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia, di  concerto  col  Ministro  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato l'unito testo dell'«Ordinamento giudiziario», allegato
al  presente  decreto  e   visto   d'ordine   Nostro   dal   Ministro
Guardasigilli e dal Ministro delle finanze. 
 
  Il testo anzidetto avra' esecuzione  a  cominciare  dal  21  aprile
1941-XIX.