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LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098

Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonchè dell'arte ausiliaria di puericultrice. (040U1098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/1976)
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 29-8-1940
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La qualifica di infermiera professionale  e  quella  di  assistente
sanitaria visitatrice spettano esclusivamente a  coloro  che  abbiano
conseguito i relativi diplomi di Stato, previa frequenza delle scuole
previste dagli articoli  135  e  136  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie 27 luglio  1934-XII,  n.  1265,  o  in  applicazione  delle
disposizioni degli articoli 42  e  43  del  R.  decreto  21  novembre
1929-VIII, n. 2330.