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LEGGE 22 dicembre 1939, n. 2185

Norme sulla reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare. (039U2185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 7-3-1940
al: 8-10-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli ufficiali, sottufficiali  e  graduati  di  truppa  delle  Forze
armate dello Stato, legittimamente rimossi o retrocessi dal grado  in
seguito a procedimento disciplinare, possono, a  loro  domanda  e  su
parere favorevole del Tribunale supremo militare, essere  reintegrati
nel grado gia' posseduto, sempre che diano prova di  aver  conservata
un'ottima condotta morale, civile e politica per almeno  cinque  anni
dal giorno della perdita del grado. 
 
  Tale termine e' ridotto alla meta' per i militari, che, per atti di
valore  personale  compiuti  dopo  la  perdita  del  grado,   abbiano
conseguita una promozione per merito di guerra o altra ricompensa  al
valor militare. 
 
  I militari, che abbiano conseguito piu' di' una dello promozioni  o
ricompense  indicate  nel  precedente  comma,  possono  ottenere   la
reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.