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REGIO DECRETO 23 novembre 1939, n. 2180

Approvazione di alcune modificazioni allo statuto della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti. (039U2180)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-3-1940
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, con il  quale  fu,
tra l'altro, approvato lo statuto della Confederazione  fascista  dei
professionisti ed artisti ed il successivo Nostro decreto  1°  luglio
1937, n. 1455, con il quale fu approvata una  modifica  allo  statuto
stesso; 
 
  Vista  la  domanda  in  data  7  luglio  1939,  con  la  quale   la
Confederazione suddetta, ravvisata la necessita' di  adeguare  alcune
norme   statutarie   all'indirizzo   ed   allo    sviluppo    attuale
dell'organizzazione, ha chiesto che siano approvate alcune  modifiche
al proprio statuto; 
 
  Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il  relativo  regolamento  1°
luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206; 
 
  Sentito il Comitato corporativo centrale; 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro   Segretario   di   Stato   per   le
corporazioni, di  concerto  col  Ministro  Segretario  di  Stato  per
l'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvate  le  modifiche  allo  statuto  della  Confederazione
fascista dei professionisti e degli artisti, nel senso che  il  testo
degli articoli 8, lett. b) e c); 9, comma 1°; 11, comma 2°; 12, comma
4° e 5°; 13, comma 3°; e' sostituito dal seguente: 
 
  Art. 8 - lett.  b):  «  di  designare  il  presidente  ed  il  vice
presidente della Confederazione »; 
 
  Art. 8 - lett. c): di eleggere i componenti della Giunta  esecutiva
e di nominare il consigliere amministratore; 
 
  Art. 9 - comma 1°: « La Giunta esecutiva e' composta dal presidente
della Confederazione  che  la  presiede,  dal  vice  presidente,  dal
consigliere amministratore e da otto membri  nominati  dal  Consiglio
nel suo seno, oltre che da un  rappresentante  dei  G.U.F.  e  da  un
rappresentante dell'Associazione nazionale  mutilati  e  invalidi  di
guerra, designati  rispettivamente  dai  G.U.F.  e  dall'Associazione
stessa  tra  gli  appartenenti  alle   categorie   inquadrate   nella
Confederazione ». 
 
  Art. 11 - comma  2°:  «  In  caso  di  assenza  o  insediamento  e'
sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni,  dal  vice-presidente,
designato dal Consiglio fra i suoi membri e nominato dal Ministero ». 
 
  Art. 12 - comma 4°: « A ciascuna Unione e' preposto un  presidente,
coadiuvato da un vice-presidente nominato dalla Confederazione tra  i
dirigenti locali, e da  un  Comitato  costituito  dai  segretari  dei
Sindacati aventi la propria  sede  nella  provincia,  nonche'  per  i
Sindacati interprovinciali aventi sede in altre provincie, dal locale
fiduciario provinciale dei Sindacati stessi »; 
 
  Art. 12  -  comma  5°:  «  Del  Comitato  fa,  altresi',  parte  un
rappresentante del G.U.F.  designato  dalla  locale  Federazione  del
P.N.F.,  nonche'   un   membro   designato   dalla   locale   sezione
dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi  di  guerra,  scelti
tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nei predetti Sindacati
». 
 
  Art. 13 -  comma  3°:  «  In  caso  di  assenza  o  impedimento  il
presidente  dell'Unione  e'  sostituito,  nell'esercizio  delle   sue
attribuzioni, dal vice-presidente, nominato, a norma dell'art. 12 del
presente statuto, dal presidente della Confederazione ». 
 
  All'art. 10 e' aggiunto il seguente comma: 
 
  Art. 10  -  ultimo  comma:  «  A  tutti  gli  atti  della  gestione
economico-finanziaria sovraintende - sotto  l'alta  vigilanza  ed  in
conformita'  alle  direttive  del   presidente   -   un   consigliere
amministratore scelto dalla Giunta  esecutiva  tra  i  dirigenti  dei
Sindacati aderenti ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                    Mussolini - Ricci 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 febbraio 1940-XVIII 
 
  Atti del Governo, registro 418, foglio 81. - Mancini