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LEGGE 16 novembre 1939, n. 1823

Istituzione di Uffici di statistica nel Comuni con popolazione di 100.000 o più abitanti. (039U1823)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 18-12-1939
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato: 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fermo il disposto  dell'art.  1  del  R.  decreto-legge  16  agosto
1926-IV, n. 1577, convertito nella legge 21 aprile  1927-V,  n.  678,
tutti i Comuni aventi al 21 aprile 1936-XIV una popolazione residente
di 100.000 o piu' abitanti provvederanno ad istituire, entro tre mesi
dalla data di pubblicazione della presente legge,  qualora  gia'  non
esista, un Ufficio di statistica in conformita' alle disposizioni del
R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 436, convertito  nella  legge
18 dicembre 1930-IX, n. 1748. 
 
  Detti  Uffici  di  statistica  funzionano  da   organi   periferici
dell'Istituto centrale di statistica. Il disposto di cui  all'art.  1
del R. decreto-legge 16 agosto 1926-IV,  n.  1577,  convertito  nella
legge 21 aprile 1927-V, n. 678, non si applica ai comuni di  Messina,
Brescia, Cagliari ed Apuania, per quanto  riguarda  l'assunzione  del
dirigente l'Ufficio di statistica fornito del titolo di  abilitazione
nelle discipline statistiche in conformita' del R.  decreto-legge  24
marzo 1930-VIII, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre  1930-IX,
n. 1748.