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LEGGE 6 luglio 1939, n. 1272

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria. (039U1272)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 7-9-1939
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la, Camera dei Fasci  e  delle  Corporazioni,  a  mezzo
delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile  1939-XVII,
n. 636, recante modificazioni delle disposizioni sulle  assicurazioni
obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la  tubercolosi  e
per  la  disoccupazione  involontaria,   col   seguente   titolo:   «
Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidita'  e  la  vecchiaia,  per  la  tubercolosi   e   per   la
disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per  la
maternita' con l'assicurazione obbligatoria per la  nuzialita'  e  la
natalita' », e con le seguenti modificazioni: 
 
  L'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
 
  « Sono esclusi dall'assicurazione per la nuzialita' e la  natalita'
i cittadini stranieri e i cittadini italiani di razza non ariana. 
 
  «  Non  sono  soggetti  all'obbligo   dell'assicurazione   per   la
nuzialita' e la natalita': 
 
  1° i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese  quelle  ad
ordinamento autonomo, dell'Amministrazione  della  Real  Casa,  delle
Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di  assistenza  e
di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio  1890,  n.  6972,  e
successive modificazioni,  purche'  ai  medesimi  sia  assicurato  un
trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto per
la nuzialita' e la natalita'; 
 
  2° i dipendenti degli  Enti  di  diritto  pubblico,  ai  quali  con
provvedimento   del   Ministero   delle   corporazioni   sia   estesa
l'esenzione,  purche'  per  convenzione,   contratto   collettivo   o
regolamento sia assicurato ad essi un trattamento piu' favorevole  di
quello stabilito dal presente decreto per  l'assicurazione  anzidetta
». 
 
  All'art. 5, dopo il secondo comma, e' aggiunto  il  seguente  terzo
comma: 
 
  «  Sono  altresi'  soggetti  all'obbligo   dell'assicurazione   gli
impiegati che, pur avendo superato alla data del 1°  maggio  1939  il
limite di retribuzione di cui al primo  comma,  possono  far  valere,
anteriormente alla data suddetta, almeno  un  anno  di  contribuzione
obbligatoria ». 
 
  All'art. 6, quinto comma, dopo le parole: « previdenza  sociale  »,
sono aggiunte le altre: « e  sentite  le  Associazioni  professionali
interessate ». 
 
  L'art. 8 e' sostituito dal seguente: 
 
  « Agli effetti del diritto  alle  prestazioni  delle  assicurazioni
obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono  considerati
appartenenti alla categoria, fra quelle  indicate  dalle  tabelle  di
contribuzione  allegate  al  presente  decreto,  nella  quale   hanno
contribuito per un maggior periodo di tempo: 
 
  a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato,  per  la
pensione di vecchiaia; 
 
  b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato, per
la pensione e le indennita' ai superstiti, e nell'ultimo  quinquennio
precedente la domanda di prestazione, per la pensione di  invalidita'
e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi; 
 
  c) nell'ultimo biennio precedente la celebrazione del matrimonio  o
la nascita del figlio, per le prestazioni dell'assicurazione  per  la
nuzialita' e la natalita', e nell'ultimo biennio precedente  l'inizio
della disoccupazione, per le prestazioni  dell'assicurazione  per  la
disoccupazione involontaria ». 
 
  Alla tabella dell'art. 11, le lettere C e D sono  sostituite  dalle
seguenti: 
 
  « C - Operai agricoli  salariati  fissi.  -  Per  il  diritto  alla
pensione di invalidita', uomini L. 300, donne L. 150; per il  diritto
alla pensione di vecchiaia, uomini L. 900, donne L. 450; 
 
  « D - Operai agricoli giornalieri. - Per il diritto  alla  pensione
di invalidita', uomini L. 175, donne  L.  75;  per  il  diritto  alla
pensione di vecchiaia, uomini L. 525, donne L. 225 ». 
 
  All'art. 12, comma  secondo,  e  all'art.  13,  comma  primo,  alle
parole: « 15 anni », sono sostituite le altre: « 16 anni ». 
 
  All'art. 14, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  « Nel caso in cui l'assicurato  muoia  senza  che  sussista  per  i
superstiti il diritto a pensione, spetta al coniuge,  sempreche'  nel
quinquennio  precedente  la  morte  risulti   almeno   un   anno   di
contribuzione,  una  indennita'  pari  all'ammontare  dei  contributi
versati. L'indennita'  non  puo'  essere  inferiore  a  L.  300,  ne'
superiore a L. 1000 ». 
 
  All'art. 15, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:  «  o
con cura domiciliare ». 
 
  All'art. 16, primo comma, dopo le parole:  «  cura  ambulatoria  »,
sono aggiunte le altre: « o domiciliare ». 
 
  Allo stesso art. 16, quarto comma, e all'art. 19, terzo comma, alle
parole: « di eta' non superiore ai 15  anni  »,  sono  sostituite  le
altre: « di eta' non superiore ai 16 anni » - e dopo le parole: « non
superiore ai 18 anni », sono aggiunte le altre: « o che  sia  inabile
al lavoro ». 
 
  Nella intestazione della tabella degli stessi articoli che segue  i
suindicati commi, sono aggiunte dopo le parole: 
 
  « numero dei figli », le altre: « a carico ». 
 
  All'art. 28, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  « Nei casi in  cui,  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, da  parte  di  aziende  o  di  enti  pubblici  sottoposti  a
disciplina sindacale  ai  sensi  del  R.  decreto-legge  15  febbraio
1937-XV, n. 316, del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n.  1757,  e
della legge 16 giugno 1938-XVI,  n.  1303,  sia  stato  provveduto  a
garantire ai propri dipendenti un  trattamento  di  quiescenza  o  di
previdenza, mediante la  costituzione  di  casse,  fondi  o  gestioni
speciali, puo' essere disposto,  con  decreto  del  Ministro  per  le
corporazioni, sentito l'Istituto nazionale fascista della  previdenza
sociale,   l'esonero    dei    dipendenti    predetti    dall'obbligo
dell'assicurazione per l'invalidita' e la  vecchiaia,  purche'  dalle
Associazioni professionali che rappresentano le parti interessate  ne
sia fatta domanda non oltre  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto ». 
 
  Nello stesso articolo, al secondo comma, le parole: « se sussistano
», sono sostituite dalle altre: « se, entro  il  termine  di  cui  al
comma stesso, risultino soddisfatte ». 
 
  La lettera b) dello stesso comma e' soppressa. Le lettere c)  e  d)
diventano b) e c) e la lettera c), divenuta b), e'  sostituita  dalla
seguente: 
 
  « b) che le quote di contribuzione a carico dell'azienda o ente non
siano inferiori a quelle  dai  medesimi  dovute  per  l'assicurazione
obbligatoria ». 
 
  All'art. 29, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
 
  « Qualora al trattamento di quiescenza o di previdenza le aziende o
gli enti di cui all'articolo precedente abbiano  provveduto  mediante
polizze di assicurazione,  l'esonero  puo'  essere  disposto  purche'
sussistano  le  seguenti  condizioni,   ferme   restando   le   altre
disposizioni dell'articolo stesso: ». 
 
  Allo stesso art. 29, lettera b), le parole: « del datore di  lavoro
», sono sostituite dalle altre: « dell'azienda od ente ». 
 
  L'art. 30 e' sostituito dal seguente: 
 
  « Qualora  l'esonero  di  cui  agli  articoli  precedenti  non  sia
concesso, oppure non sia stato richiesto  nel  termine  stabilito,  i
contributi per l'assicurazione obbligatoria per  l'invalidita'  e  la
vecchiaia, tanto per la parte a carico delle aziende o  enti,  quanto
per la parte a carico dei lavoratori, saranno prelevati, in  tutto  o
in parte, dai versamenti rispettivamente dovuti dalle aziende o  enti
e dai lavoratori per  il  trattamento  di  quiescenza  o  previdenza,
secondo le disposizioni del Ministero delle corporazioni, sentiti  le
Associazioni professionali  e  l'Istituto  nazionale  fascista  della
previdenza sociale. 
 
  « Nel caso in cui i versamenti per il trattamento di  quiescenza  o
di  previdenza  siano   superiori   ai   contributi   stabiliti   per
l'assicurazione obbligatoria  per  l'invalidita'  e  la  vecchiaia  e
questi  siano  prelevati  dai  versamenti  stessi,  i  diritti  degli
iscritti s'intenderanno ridotti in relazione al  diminuito  ammontare
dei versamenti medesimi. 
 
  « Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente siano  di
ammontare non superiore ai contributi stabiliti  per  l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia e i  versamenti  stessi
siano  devoluti  al  pagamento  dei  contributi  per  l'assicurazione
medesima, le Associazioni professionali, che rappresentano le aziende
e gli enti e i rispettivi dipendenti, determineranno la  destinazione
da dare agli accantonamenti esistenti ». 
 
  L'art. 31 e' sostituito dal seguente: 
 
  « Le disposizioni di cui agli articoli 28, 29  e  30  si  applicano
anche alle aziende ed agli enti ai quali sia stato concesso l'esonero
dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la  vecchiaia  ai
sensi degli articoli da 195 a 201 del regolamento  approvato  con  R.
decreto 29 febbraio 1920, n. 245, e ai sensi dell'art. 146 e seguenti
del regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422 ». 
 
  L'art. 32 e' sostituito dal seguente: 
 
  « Per il personale dipendente da enti ed istituti pubblici, esclusi
quelli indicati all'art. 28, che abbiano provveduto  a  garantire  al
personale  stesso  un  trattamento  di  quiescenza  o  di  previdenza
mediante la costituzione  di  casse,  fondi  o  gestioni  speciali  o
mediante   polizze   di   assicurazione,    l'esonero    dall'obbligo
dell'assicurazione per  l'invalidita'  e  la  vecchiaia  puo'  essere
concesso con decreto del Ministro per le  corporazioni,  di  concerto
col Ministro per le finanze, sempreche' sussistano le  condizioni  di
cui alle lettere a), b) e c)  dell'art.  28  o  quelle  di  cui  alle
lettere a), b), c) e d) dell'art. 29. 
 
  « Per la concessione dell'esonero  predetto  gli  enti  interessati
dovranno presentare domanda,  al  Ministero  delle  corporazioni  nel
termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Durante detto periodo resta sospeso l'obbligo dell'assicurazione  per
l'invalidita' e la vecchiaia. 
 
  « Le disposizioni dell'art. 30, in  quanto  applicabili,  e  quelle
dell'art. 31 sono estese agli enti ed istituti  di  cui  al  presente
articolo ». 
 
  All'art. 42, n. 1, in fine, sono aggiunte le  seguenti  parole:  e'
anche per quanto riflette l'ordinamento dei relativi organi e servizi
». 
 
  Dopo l'art. 42, e' aggiunto il seguente art. 42-bis: 
 
  « Agli effetti dell'art.  42,  saranno  emanate  particolari  norme
circa: 
 
  a)   la   facolta'    di    riscattare    periodi    d'interruzione
dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia; 
 
  b) la facolta' di liquidare anticipatamente in casi particolari  ed
entro determinati limiti e condizioni la pensione di  vecchiaia  dopo
raggiunto rispettivamente il 55° anno di eta' per gli uomini e il 50°
anno per le donne; 
 
  c) il trattamento di pensione di vecchiaia da farsi agli assicurati
che hanno iniziato l'assicurazione dopo il 45° anno di eta' se uomini
e dopo il 40° anno di eta' se donne ». 
 
  Alla tabella C allegata, la parola: («donne » e' sostituita.  dalle
seguenti: « donne e giovani di eta' superiore ai 14 anni ed inferiore
ai 18 ». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1939-XVII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
Mussolini - Lantini - Solmi - Di Revel - Cobolli-Gigli - Rossoni - 
                                                                Benni 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi