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LEGGE 11 agosto 1939, n. 1249

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano. (039U1249)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 4-9-1939
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII,  n.
652, riguardante l'accertamento generale dei  fabbricati  urbani,  la
rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo  catasto
edilizio urbano, con le seguenti modificazioni: 
 
  All'art. 7, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente comma: 
 
  « Con  disposizione  del  regolamento  previsto  dall'art.  32  del
presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di  cui
al comma precedente per le unita' immobiliari di  minor  reddito,  da
determinarsi secondo la categoria, la classe e  la  ubicazione  degli
immobili ». 
 
  All'art. 8, il secondo e terzo comma, sono sostituiti dal  seguente
comma: 
 
  « Per ciascuna  categoria  e  classe  e'  determinata  la  relativa
tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita  catastale  con
riferimento agli elementi di valutazione  che  saranno  definiti  dal
regolamento ». 
 
  All'art. 9, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente comma: 
 
  « La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con
una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria ». 
 
  All'art. 9, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  « Per la prima formazione del catasto le unita' immobiliari saranno
rilevate, per quanto riguarda la loro consistenza, con riferimento al
1° gennaio 1939-XVII ». 
 
  All'art. 23, comma secondo, le parole « da elementi  e  circostanze
di  fatto  »,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  da   comprovate
circostanze di fatto ». 
 
  All'art. 28, e' aggiunto il seguente comma: 
 
  « Debbono del pari essere dichiarati, entro lo  stesso  termine,  i
fabbricati che passano dalla categoria  degli  esenti  a  quella  dei
soggetti all'imposta ». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 11 agosto 1939-XVII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                 Mussolini - Di Revel 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi.