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REGIO DECRETO 21 novembre 1938, n. 2296

Erezione in ente morale dell'Ospedale coloniale principale di Bengasi «Regina Elena» ed approvazione del relativo statuto. (038U2296)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/1939
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-7-1939
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto  il  R.  decreto  20  marzo  1933,  n.   702,   che   approva
l'ordinamento sanitario per le Colonie, e successive modificazioni; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  3  dicembre   1934-XIII,   n.   2012,
sull'ordinamento  organico   per   l'amministrazione   della   Libia,
convertito nella legge 11 aprile l935-XIII, n. 675; 
 
  Riconosciuta l'opportunita' di erigere in  ente  morale  l'Ospedale
coloniale principale «Regina  Elena»  di  Bengasi,  di  disciplinarne
l'ordinamento,  allo  scopo  di  migliorarne  il  funzionamento,   di
metterlo in  grado  di  far  fronte  alle  accresciute  esigenze  del
servizio  ospedaliero  in  Libia  e   di   stabilire   alcune   norme
transitorie; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore coloniale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per  l'Africa
Italiana e per l'interno, di concerto con il Ministro  Segretario  di
Stato per le finanze: 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Ospedale coloniale principale «Regina Elena» di Bengasi e' eretto
in ente morale con tutti i diritti, le  funzioni  e  le  attribuzioni
riconosciute per tali enti dalle disposizioni vigenti e con lo  scopo
dell'assistenza  ospedaliera,  secondo  le  modalita'  e  nei  limiti
stabiliti nell'unito statuto, approvato con  il  presente  decreto  e
visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'Africa Italiana e  per  le
finanze. 
 
  Con la stessa  forma  saranno  approvate  le  eventuali  successive
modifiche dello statuto.