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REGIO DECRETO 25 agosto 1938, n. 2274

Estensione al comune di Reggio Emilia delle disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303, riguardante la fognatura della città di Torino. (038U2274)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 5-5-1939
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduta la domanda del podesta' di Reggio Emilia diretta ad ottenere
l'estensione a favore di quel Comune delle disposizioni di  cui  alle
leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n.  799,  concernenti
le opere di fognatura della citta' di Torino, nonche'  l'approvazione
del  regolamento  speciale  per  l'applicazione  delle   disposizioni
predette nel detto Comune; 
 
  Esaminati gli atti; 
 
  Veduta la deliberazione 11  febbraio  1933,  debitamente  approvata
dalla Giunta provinciale amministrativa, con la quale il podesta'  di
Reggio Emilia approvava il progetto di  costruzione  delle  opere  di
fognatura di quel Comune  nonche'  il  regolamento  per  il  relativo
servizio, redatti entrambi dall'ufficio tecnico comunale; 
 
  Veduto  il  parere  favorevole  per  l'approvazione  del   progetto
generale delle opere di fognatura  di  Reggio  Emilia,  espresso  dal
Consiglio provinciale sanitario nella seduta del 16 marzo 1933; 
 
  Vedute il parere favorevole per l'estensione al  comune  di  Reggio
Emilia delle disposizioni della legge 12 luglio 1896, n. 303,  e  per
l'approvazione del regolamento per il  servizio  della  fognatura  in
detto Comune, espresso dalla  Giunta  provinciale  amministrativa  in
seduta del 1° giugno 1933; 
 
  Veduti gli atti comprovanti l'eseguita pubblicazione ai sensi degli
articoli 4, 5 e 21 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, del  progetto
particolareggiato delle opere  di  fognatura  del  comune  di  Reggio
Emilia; 
 
  Veduta l'attestazione con la quale il podesta', in data  30  giugno
1933, dichiarava che, in sede di pubblicazione,  nessuna  opposizione
era stata mossa al progetto di cui sopra; 
 
  Veduto il parere 28 novembre 1933, n. 2388, col quale il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici dichiarava meritevole  di  approvazione
il progetto generale delle opere di fognatura del  comune  di  Reggio
Emilia, nonche' il regolamento per il servizio relativo, a condizione
che a questo fossero apportate alcune modifiche: 
 
  Veduto il decreto 27 giugno 1934, n. 3910, col  quale  il  Ministro
per i lavori  pubblici  assegnava  al  comune  di  Reggio  Emilia  un
sussidio in capitale L. 1.500.000 per i  lavori  di  costruzione  del
primo lotto della fognatura urbana di quel Comune; 
 
  Veduto il parere  favorevole  espresso  in  merito  al  regolamento
speciale per il  servizio  della  fognatura,  nel  comune  di  Reggio
Emilia, dal Consiglio  provinciale  sanitario  nella  seduta  del  19
luglio 1934; 
 
  Veduto il parere 13 dicembre 1934, n. 2130, col quale il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici si pronunciava  favorevolmente  per  la
dichiarazione di  pubblica  utilita'  nei  riguardi  delle  opere  di
fognatura del comune di Reggio Emilia per l'estensione  a  favore  di
detto Comune della legge 12 luglio 1896, n. 303, e,per l'approvazione
del  regolamento  speciale  inerente  ai  servizi  di  fognatura  nel
medesimo Comune; 
 
  Veduto Il parere 29 gennaio 1935, n. 87, col quale il Consiglio  di
Stato  dava  parere  favorevole  all'approvazione   del   regolamento
speciale inerente ai  servizi  di  fognatura  nel  comune  di  Reggio
Emilia, a condizione che vi fossero apportate le modifiche  suggerite
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
 
  Veduta la deliberazione 25 aprile 1935, debitamente approvata dalla
Giunta provinciale amministrativa, con la quale il podesta' di Reggio
Emilia, giusta i rilievi fatti dal  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, modificava il regolamento speciale per  il  servizio  della
fognatura  in  quel  Comune,  gia'  precedentemente   approvato   con
deliberazione 11 febbraio 1933; 
 
  Veduto il parere favorevole espresso  dal  Consiglio  superiore  di
sanita' nella seduta del 18 marzo 1936; 
 
  Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799; 
 
  Veduti gli articoli 253 e  247  del  testo  unico  per  la  finanza
locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; 
 
  Abbiamo-decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono estese al comune di Reggio Emilia le disposizioni dell'art.  8
della legge 12 luglio 1896, n. 303.