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LEGGE 22 dicembre 1938, n. 2224

Disciplina della costruzione di ricoveri pubblici antiaerei. (038U2224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 31-3-1939
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' data facolta' alle competenti amministrazioni dello Stato e alle
amministrazioni delle provincie e dei comuni, di concedere, secondo i
vigenti ordinamenti, per una durata non superiore ai sessanta anni  e
mediante il pagamento di un canone annuo di lire cento, il sottosuolo
dei beni di loro pertinenza a chi ne faccia domanda per costruire  in
detti sottosuoli locali da adibirsi a ricoveri antiaerei pubblici. 
 
  Dalle  predette  concessioni  non  debbono  derivare   servitu'   o
aggravamenti  di  servitu'  nei  riguardi  dei  beni  oggetto   della
concessione o qualsiasi pregiudizio ai fabbricati costituenti i  beni
stessi e alle persone che vi abitano. 
 
  Scaduto il termine della concessione tutti i locali  costruiti  nel
sottosuolo dell'area concessa e i relativi impianti  fissi  e  mobili
attinenti alla protezione antiaerea diventano di proprieta' dell'ente
concedente, senza  che  il  concessionario  abbia  diritto  ad  alcun
compenso. 
 
  Le concessioni di sottosuolo di cui trattasi non importano  ricerca
o utilizzazione del sottosuolo minerario ne' delle acque sotterranee;
restano in materia ferme e impregiudicate  le  norme  di  cui  al  R.
decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, e al  Regio  decreto  11  dicembre
1933-XII, n. 1775.