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REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939, n. 273

Disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti. (039U0273)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1939)
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Testo in vigore dal: 25-2-1939
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visti i testi unici delle leggi sul  Consiglio  di  Stato  e  sulla
Corte dei conti, approvati con i Regi decreti 26  giugno  1924-II  n.
1054, e 12 luglio 1934-XII, n. 1214, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 21 agosto 1931-IX, n. 1030; 
 
  Visto il R. decreto 5 febbraio 1930-VIII, n. 21; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta l'urgente ed assoluta, necessita' di provvedere; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I provvedimenti legislativi che importino il conferimento di  nuove
attribuzioni al Consiglio di Stato,  ovvero  alla  Corte  dei  conti,
nonche' la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o  che
comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dei predetti Consessi
in sede consultiva  o  di  controllo,  ovvero  giurisdizionale,  sono
adottati previo parere, rispettivamente, del Consiglio  di  Stato  in
adunanza generale o della Corte dei conti a sezioni riunite.