stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 28 novembre 1938, n. 2138

Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari. (038U2138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n.131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 25-2-1939
al: 4-6-1939
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita',  urgente  ed  assoluta  di  procedere  alla
unificazione e semplificazione dell'accertamento e della  riscossione
dei  contributi   dovuti   dagli   agricoltori   e   dai   lavoratori
dell'agricoltura per le associazioni professionali, per  l'assistenza
malattia, per la previdenza sociale, per gli infortuni sul  lavoro  e
per gli assegni familiari; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro   Segretario   di   Stato   per   le
Corporazioni, di concerto con  i  Ministri  Segretari  di  Stato  per
l'interno,  per  la  grazia  e  giustizia,  per   le   finanze,   per
l'agricoltura e foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  A decorrere dal l° luglio 1939 i contributi che gli agricoltori  ed
i lavoratori dell'agricoltura sono  tenuti  a  corrispondere  per  le
associazioni   professionali,   per   l'assistenza   malattia,    per
l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternita', per
l'assicurazione  obbligatoria   degli   infortuni   sul   lavoro   in
agricoltura e per la corresponsione  degli  assegni  familiari,  sono
stabiliti sulla base dell'impiego di mano d'opera  per  ogni  azienda
agricola. 
 
  Dalla stessa data i criteri d'imposizione dei contributi, che per i
titoli sopra cennati e per  la  disoccupazione  involontaria  vengono
corrisposti per i dirigenti e per gli impiegati di aziende  agricole,
saranno determinati con Regio decreto su proposta del Ministro per le
corporazioni, di concerto  con  i  Ministri  per  l'interno,  per  le
finanze e per l'agricoltura e foreste, ai sensi dell'art.  3,  n.  1,
della legge 31 gennaio 1926, n. 100. 
 
  La misura dei contributi di cui ai precedenti comma e'  annualmente
determinata con Regio decreto, ai sensi dell'articolo 3, n. 1,  della
legge 31 gennaio 1926, n.  100,  su  proposta  del  Ministro  per  le
corporazioni di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze
e per l'agricoltura e foreste. I contributi stessi sono  riscossi,  a
mezzo ruoli, dagli esattori delle imposte dirette nei termini  e  con
la procedura privilegiata  stabilita  per  l'esazione  delle  imposte
dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso per i contributi
dovuti  alle  associazioni  professionali  e  per   quelli   relativi
all'assicurazione  obbligatoria  degli  infortuni   sul   lavoro   in
agricoltura  e  senza  detto  obbligo,  ove  non  esistono   speciali
convenzioni  con  la  Federazione  nazionale  fascista  dei   servizi
tributari, per gli altri contributi. 
 
  Con Regi decreti, ai sensi  dell'art.  3,  n.  1,  della  legge  31
gennaio 1916, n. 100, su proposta del Ministro per  le  corporazioni,
saranno determinate le modalita' di accertamento dei contributi e del
loro riparto tra gli enti interessati, e, di  concerto  col  Ministro
per le finanze, le modalita' per la riscossione dei contributi stessi
e per il loro versamento. 
 
  Il presente decreto sara'  presentato  al  Parlamento  per  la  sua
conversione in legge. Il  Ministro  proponente  e'  autorizzato  alla
presentazione del relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 28 novembre 1938-XVII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                        Mussolini - Solmi - Rossoni - 
 
                                                   Di Revel - Lantini 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1939-XVII 
 
  Atti del Governo, registro 406, foglio 31. - Mancini